Internet e i social network permettono di accedere a una quantità di contenuti e materiali costante e incessante, come testi e fotografie.
La rete consente di visionare e accedere a contenuti e informazioni di ogni tipo.
È necessario, pertanto, che ogni utente si chieda che utilizzo possa essere fatto con i contenuti e i materiali che ha a disposizione quando accede a internet.
Ma attenzione: la possibilità di accedere liberamente a contenuti non legittima l’utente a utilizzarli e copiarli deliberatamente. Nulla di più sbagliato!
In questo articolo scoprirai tutto ciò che devi sapere sul diritto d’autore, come distinguere l’uso lecito dall’uso illecito delle opere, le conseguenze dell’utilizzo illegittimo e come richiedere e ottenere tutela in caso di violazione del diritto d’autore.
Oggetto di tutela del diritto d’autore
La prima domanda da porsi riguardo il diritto d’autore è: quali sono le opere tutelabili ai sensi della legge?
Secondo l’articolo 1 della legge italiana sul diritto d’autore, “sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Da tale disposizione emerge che le opere oggetto di tutela devono avere due caratteristiche principali: essere opere d’ingegno e avere carattere creativo.
Opere d’ingegno
Il diritto d’autore tutela le opere concrete e materiali, come, ad esempio, le opere letterarie e i brani musicali.
Sono esclusi da questa tutela le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti.
Carattere creativo
Per essere oggetto di tutela, un’opera deve possedere un carattere creativo, anche minimo.
Questa disposizione include tutti i tipi di testi che illustrano procedimenti o comunicano informazioni esposte in forma creativa.
Un esempio potrebbe essere una ricetta di cucina: la forma testuale con la quale è esposta e la presentazione estetica del piatto, se espressa in modo creativo dall’autore, possono essere oggetto di tutela. Sono esclusi invece il contenuto delle ricette e le istruzioni sull’esecuzione.
Quali sono le opere tutelate
L’articolo 2 della legge sul diritto d’autore (LDA) elenca le tipologie di opere tutelate dalla legge qualora possiedano il requisito di creatività:
- opere letterarie, sia in forma scritta che orale;
- composizioni musicali, melodrammi e variazioni originali;
- opere coreografiche e pantomimiche;
- opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari e la scenografia;
- disegni e opere dell'architettura;
- opere dell'arte cinematografica;
- opere fotografiche;
- programmi per elaboratore, derivanti dalla creazione intellettuale dell'autore;
- banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili;
- opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Questo elenco non è tassativo. Altre opere di ingegno e di carattere creativo possono a loro volta essere oggetto di tutela.
Diritto d’autore e marchio: le differenze
Il titolare del diritto d’autore è la persona che ha realizzato l’opera.
Secondo l’articolo 6 dell’LDA, la creazione stessa di un’opera la rende soggetta a diritto d’autore.
Pertanto, l’autore dell’opera, per poter ricevere tutela, non deve depositare o registrare l’opera ma deve essere in grado di provare che l’opera è una sua creazione.
Il diritto d’autore si differenzia dal marchio. Quest’ultimo deve essere registrato presso un ufficio dedicato (es. UIBM, EUIPO).
Per avere maggiori informazioni su come registrare un marchio, leggi l’articolo “Tutto ciò che devi sapere sulla tutela del marchio”.
L’autore, per dimostrare di avere realizzato l’opera, può registrarla presso enti che ne certificano la proprietà e la data di creazione, come ad esempio la SIAE.
Inoltre, l’autore dell’opera vanta sulla stessa sia diritti morali che economici.
Diritti morali
Secondo l’articolo 20 dell’LDA, l’autore di un’opera ha il diritto morale di essere riconosciuto come tale, può rivendicare la paternità dell’opera e opporsi a qualsiasi modifica o danno alla stessa al fine di tutelare il suo onore o la sua reputazione.
Questo diritto è inalienabile e può essere esercitato anche in caso di cessione a terzi dei diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera.
Diritti di utilizzazione economica
L’autore ha inoltre il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato. Pertanto, l’autore ha il diritto di pubblicare, riprodurre, adattare e diffondere le proprie opere e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa.
I diritti economici d’autore possono essere ceduti o dati in licenza a soggetti terzi. Tuttavia, se l’opera è stata ottenuta per mezzo di un contratto di lavoro o commissionata, entro i limiti prestabiliti, il diritto esclusivo di utilizzazione economica è attribuito al datore di lavoro o al committente.
Utilizzi concessi senza violare il diritto d’autore
Di seguito sono riportate alcune eccezioni nelle quali è possibile utilizzare opere protette dal diritto d’autore (a determinate condizioni) in maniera lecita e senza violare il diritto d’autore.
Eccezioni e limitazioni della legge
Secondo gli articoli dal 65 al 71 dell’LDA, l’applicazione del diritto d’autore prevede alcune limitazioni ed eccezioni.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera (ovvero dell’opera non nella sua interezza) e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se:
- effettuati per uso di critica o di discussione;
- non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera;
- utilizzati per scopi didattici o di ricerca scientifica;
- utilizzati per finalità illustrative e non commerciali
- pubblicati su internet a bassa risoluzione e a titolo gratuito.
Ogni utilizzazione libera deve essere accompagnata dalla citazione della fonte, (titolo dell’opera, nomi dell’autore, dell’editore ed eventualmente del traduttore, se presenti).
Durata limitata del diritto d’autore
L’articolo 25 dell’LDA dispone quanto segue:
“I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”.
Pertanto, le opere di un autore deceduto da più di 70 anni:
- diventano di dominio pubblico e potranno essere pubblicate liberamente;
- non potranno più essere sfruttate economicamente dagli eredi;
- continueranno a godere di diritto morale;
- potranno essere pubblicate purché non si leda l’onore dell’artista o non si crei pregiudizio alla sua reputazione.
Fotografie semplici
Sono considerate fotografie semplici le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale che non possiedono il requisito della creatività.
Tali opere godono di una limitata protezione in tema di diritto d’autore.
Le fotografie che invece esprimono una personale visione della realtà e hanno un particolare contenuto espressivo sono tutelate dal diritto d’autore, purché riportino:
- il nome del fotografo o fotografa;
- la data dell'anno di produzione della fotografia.
In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione delle fotografie semplici è libera e non viola il diritto d’autore, salvo qualora il fotografo riesca a dimostrare che l’opera sia stata riprodotta in mala fede.
Licenze Creative Commons
Online sono disponibili siti che offrono immagini con licenza Creative Commons (CC).
Tali licenze permettono la condivisione e l’utilizzo dell’immagine in oggetto in base ad alcune condizioni stabilite degli stessi autori delle immagini. Le più comuni sono le seguenti:
- uso non commerciale dell’opera;
- divieto di modifica o elaborazione dell’opera;
- menzione dell’autore, specificando la licenza CC utilizzata.
Si consiglia di leggere attentamente le condizioni e le modalità di utilizzo delle foto e di rispettare le indicazioni fornite dall’autore.
Cosa fare se un’opera viene copiata illecitamente
Se l’autore di un’opera subisce la violazione dei propri diritti, o se la sua opera viene usata illecitamente da terzi, può agire giudizialmente per difenderli.
Tuttavia, per minimizzare i costi e i tempi di risoluzione, è consigliato adottare prima altri metodi.
Tutela sulle piattaforme online
I social network più popolari come Facebook, Instagram e TikTok mettono a disposizione strumenti per la protezione dei marchi, oltre a strumenti gratuiti per segnalare i contenuti che presentano l’uso illecito di un’opera tutelata da diritto d’autore.
Il titolare del diritto d’autore può compilare dei moduli online per segnalare le violazioni e richiedere la cancellazione del materiale che viola i suoi diritti. Questi strumenti sono utili per ottenere risultati concreti in breve tempo e senza sostenere costi processuali.
Istanza all'AGCOM
L’autore, se ritiene che una sua opera sia stata pubblicata su una pagina internet in violazione dei suoi diritti d’autore, può presentare un’istanza all’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).
Tale procedimento è volto a tutelare:
- opere digitali diffuse online (di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario);
- servizi di media audiovisivo o radiofonico (programmi televisivi e radiofonici)
L’istanza va presentata compilando l’apposito modello online e inviata successivamente all’Autorità.
Se il provvedimento avrà esito positivo, l’AGCOM si rivolgerà ai prestatori di servizi (hosting provider o ISP nel caso di opera digitale) o ai fornitori di servizi di media, per richiedere la rimozione delle opere oggetto di istanza da parte dell’autore.
Il procedimento ordinario ha una durata massima di 35 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza.
Se vi è un processo in corso riguardante la vertenza in oggetto, il procedimento non può essere promosso.
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Diritto d'autore: domande frequenti
Quali sono le opere tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore?
Le opere tutelabili includono quelle dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia e altre forme di espressione.
Quali sono gli utilizzi concessi senza violare il diritto d'autore?
Secondo gli articoli dal 65 al 71 della Legge sul Diritto d'Autore, sono concessi utilizzi leciti di opere protette se effettuati per scopi di critica o discussione, senza costituire concorrenza economica all'opera, per scopi didattici o di ricerca scientifica, e per finalità illustrative e non commerciali. Inoltre, la pubblicazione su internet a bassa risoluzione e a titolo gratuito è consentita, sempre accompagnata dalla citazione della fonte.
Come possono essere tutelati i diritti d'autore online, in particolare su piattaforme come Facebook e Instagram?
Gli autori possono utilizzare strumenti messi a disposizione dai social network per proteggere i propri diritti d'autore, compilando moduli online per segnalare violazioni. Inoltre, è possibile presentare un'istanza all'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per tutelare opere digitali diffuse online, richiedendo la rimozione delle opere oggetto di violazione.